Il gratuito patrocinio, noto anche come patrocinio a spese dello Stato, è un istituto di civiltà giuridica che consente ai cittadini meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria in vari contesti legali.
Il gratuito patrocinio è disponibile nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e penali.
Ecco alcuni punti chiave riguardanti il gratuito patrocinio:
- Definizione: Il gratuito patrocinio permette ai soggetti che non possono permettersi un avvocato di ottenere assistenza legale a spese dello Stato.
- FinalitÃ: Garantire che tutti abbiano accesso a una difesa adeguata durante i procedimenti legali.
- Diritto costituzionale: Il gratuito patrocinio è un diritto sancito dalla Costituzione.
- Casi di applicazione:
- Processo civile, amministrativo, contabile e tributario: Per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni non risultino manifestamente infondate.
- Processo penale: Per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato che intenda costituirsi parte civile o sia civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- Limiti di reddito: Esistono limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio. Si prende in considerazione il reddito lordo o netto, e la convivenza può influenzare l’ammissibilità .
- Procedura di richiesta: Per accedere al gratuito patrocinio, è necessario presentare un’istanza con la documentazione corretta.
- Revoca e rimedi: Il gratuito patrocinio può essere revocato in alcuni casi, ma esistono rimedi contro il rigetto dell’istanza.
- Assistenza legale: Gli avvocati iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato forniscono assistenza ai beneficiari.
Come si determina il reddito che ha diritto al gratuito patrocinio
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018).
Tale importo viene aggiornato ogni due anni.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:
- che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità , l’indennità accompagnamento et cetera;
- che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
- che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).
Per ottenere il gratuito patrocinio il reddito ISEE non ha nessun valore.